Garante Privacy: chiarimenti per lo studio medico

Il Garante Privacy con provvedimento n. 55 del 7 marzo 2019 ha chiarito che per il medico singolo non è necessario il DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) e non occorre il consenso per le finalità di cura, in virtù del segreto professionale, indipendentemente dal fatto che il professionista eserciti la professione in uno studio medico o in una struttura sanitaria pubblica o privata.
Ha ribadito inoltre che il registro dovrà essere compilato dai singoli professionisti sanitari, dai medici di medicina generale e dai pediatri, dagli ospedali privati, dalle case di cura, dalle RSA, dalle aziende del servizio sanitario, dalle farmacie, dalle parafarmacie e dalle aziende ortopediche.
Il registro ma conservato per eventuali controlli e non deve essere trasmesso al Garante.
L’intero documento, con tutti gli approfondimenti è consultabile cliccando quì …




